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Al primo comma dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1961, n. 833, alla lettera c) le parole "scarso rendimento" sono sostituite dalle seguenti: "scarso rendimento, nonche' gravi reiterate mancanze disciplinari che siano state oggetto di consegna di rigore". 2. Alla lettera b) dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1961, n. 833, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "anche se cessi dal servizio per perdita del grado".

Testo in vigore dal 9 ottobre 2010 al 1 gennaio 2017

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1989-02-01;53~art9 · fonte su Normattiva