Al secondo comma dell'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, le parole: "la sanzione di cui alla lettera d) dell'articolo 94" sono sostituite dalle seguenti: "le sanzioni di cui alle lettere c-bis) e d) dell'articolo 94".
Testo vigente dal 5 dicembre 1991
