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Agli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in soprannumero agli organici per effetto dell'articolo 4 della legge 27 febbraio 1963, n. 225, sono attribuiti, ancora in soprannumero nei vari gradi, posti pari ad un terzo delle vacanze previste in ogni grado dalla legge 13 dicembre 1965, n. 1366, a partire dalla prima applicazione della stessa e con le modalita' dalla stessa previste, indipendentemente dal posto occupato in ruolo. Sono inoltre valutati, indipendentemente dal posto occupato in ruolo, ai fini del conferimento dei posti istituiti a norma dell'articolo 4 della legge 27 febbraio 1963, n. 225, anche i sottufficiali ed i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in soprannumero agli organici per effetto dell'articolo predetto. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente articolo o, comunque, con esso incompatibili.

Testo in vigore dal 9 febbraio 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-01-23;22~art1 · fonte del testo