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Il personale straordinario di cui all'articolo 202 della legge 26 marzo 1958, n. 425, viene sistemato a ruolo nelle qualifiche da caso rivestite di cui al primo comma del medesimo articolo 202, con decorrenza giuridica dalla data di effetto della presente legge e con sola valutazione al fine del giudizio di non demeritevole di cui alla legge 30 dicembre 1952, n. 1844, del servizio non di ruolo prestato a partire dal 1 gennaio 1953. Il personale non di ruolo proveniente dalla soppressa Gestione raggruppamenti autocarri in applicazione della legge 16 novembre 1957, n. 1122, viene sistemato a ruolo al compimento di meta' del periodo stabilito dal secondo comma dell'articolo 5 della suddetta legge. La decorrenza retroattiva della nomina ha valore ai soli effetti giuridici.

Testo in vigore dal 29 marzo 1963 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-18;304~art15 · fonte del testo