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Ai dipendenti rivestiti delle qualifiche di infermiere, capo treno, macchinista, operaio qualificato e sorvegliante della linea, i quali sono stati promossi a ruolo aperto rispettivamente alle qualifiche di infermiere di 1ª classe, capo treno di 1° classe e sorvegliante principale della linea con decorrenza 30 giugno 1961, in applicazione della legge 8 dicembre 1961, n. 1263, va computata, ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio nelle nuove qualifiche, la maggiore anzianita' da essi maturata nelle qualifiche di provenienza rispetto a quella prevista dalla citata legge per il conseguimento delle promozioni a ruolo aperto sopra indicato.

Testo in vigore dal 29 marzo 1963 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-18;304~art19 · fonte del testo