Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 29 marzo 1963 al 16 dicembre 2010. 418 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il personale proveniente dal soppresso Ministero dell'Africa italiana in servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che, in base all'articolo 7 della legge 9 luglio 1954, n. 131, ha optato per la conservazione del rapporto di impiego a contratto tipo, nonche' quello gia' in servizio presso gli enti dipendenti dai cessati governi coloniali, viene inquadrato, previo giudizio favorevole delle Commissioni di avanzamento, nei ruoli organici dell'Azienda medesima la sopranumero, nelle qualifiche ferroviarie equiparate a quelle in atto rivestite, a seconda delle attribuzioni svolte, conservando l'anzianita' in esse maturate. La decorrenza della sistemazione a ruolo di cui al precedente comma e' la stessa da cui ha effetto la presente legge. Allo stesso trattamento e' ammesso il personale a contratto tipo o a contratto a tempo indeterminato che ha optato per la sistemazione nei ruoli ferroviari, per il quale l'inquadramento viene effettuato nella qualifica ferroviaria corrispondente a quella di prevalenza rivestita all'atto della sistemazione nei ruoli suddetti. L'inquadramento di cui ai precedenti commi si effettua a domanda degli interessati da presentare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il soprannumero viene assorbito con la cessazione del servizio o con la nomina a qualifica superiore degli interessati. Al personale che benefici del provvedimento di cui ai precedenti comuni, e' attribuito lo stipendio la base alla qualifica ferroviaria assegnata e all'anzianita' nella stessa con decorrenza indicata al precedente secondo comma, anche ai soli fini della pensione per coloro che sono collocati a riposo d'ufficio dopo la decorrenza suddetta, esclusa ogni corresponsione di competenza gia' maturate e con riassorbimento di eventuale assegno personale in godimento. Il personale di cui ai precedenti commi e' ammesso a beneficiare delle disposizioni transitorie di cui alla legge 26 marzo 1958, n. 425, purche' in possesso di tutti i requisiti richiesti e con la stessa decorrenza, anche in soprannumero. Il personale inquadrato a ruolo ai sensi del primo comma e' iscritto al Fondo pensioni e all'Opera di previdenza per il personale delle Ferrovie dello Stato dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le trattenute versate in conto entrate tesoro in base all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1954, n. 1090, sono accreditate al predetto fondo. Il servizio prestato dal 1 settembre 1954 alla data di entrata in vigore della presente legge e' valutabile senza alcun onere ai fini della pensione ferroviaria. Per la valutazione dei servizi prestati anteriormente al 1 settembre 1954, si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1954, n. 1090.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1963-02-18;304~art20 · fonte del testo