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Le disposizioni previste dal precedente articolo 3 sono applicabili anche ai dipendenti gia' in servizio presso le ferrovie esercitate dall'industria privata transitati nei ruoli del personale delle Ferrovie dello Stato. Nei riguardi dei dipendenti contemplati al precedente comma la equiparazione delle qualifiche rivestite durante la carriera svolta con quelle previste per il personale delle Ferrovie dello stato verra' stabilita sulla base delle mansioni svolte, con provvedimento del direttore generale, su proposta di apposita Commissione da lui nominata.

Testo in vigore dal 29 marzo 1963 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-18;304~art4 · fonte del testo