Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 29 marzo 1963 al 16 dicembre 2010. 113 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: La differenza tra il nuovo piu' elevato stipendio eventualmente dovuto in applicazione dei precedenti articoli 3 e 4 e quello gia' spettante alla data dalla quale ha effetto la presente legge assorbe gli eventuali assegni personali in godimento, compresi quelli attribuiti in applicazione dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1957, n. 751, e dell'articolo 173, quarto comma, della legge 26 marzo 1958, n. 425. Qualora l'ammontare complessivo dello stipendio e degli eventuali assegni personali pensionabili in godimento alla data dalla quale ha effetto la presente legge risulti superiore all'importo dello stipendio spettante in base ai precedenti articoli, la differenza e' conservata a titolo di assegno personale pensionabile da riassorbire in caso di promozione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1963-02-18;304~art5 · fonte del testo