Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 29 marzo 1963 al 16 dicembre 2010. 92 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le pensioni a carico del Fondo pensioni e sussidi delle Ferrovie dello Stato o della Amministrazione ferroviaria relative a cessazioni dal servizio anteriori alla data dalla quale ha effetto la presente legge sono riliquidate, a decorrere dalla data predetta, applicando le norme del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, e della legge 11 luglio 1956, n. 734, e considerando gli stipendi e gli eventuali assegni personali pensionabili derivanti dall'applicazione dei criteri di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5, con riferimento al giorno delle cessazioni dal servizio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1963-02-18;304~art6 · fonte del testo