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Ove l'ammontare complessivo della pensione e dello eventuale annesso assegno di caroviveri in godimento il giorno precedente quello dal quale ha effetto la presente legge risulti superiore all'importo della pensione e dell'eventuale annesso assegno di caroviveri spettanti in applicazione del precedente articolo 6, la differenza e' conservata a titolo di assegno personale non reversibile, da riassorbire in occasione di successivi miglioramenti.

Testo in vigore dal 29 marzo 1963 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-18;304~art7 · fonte del testo