[1]Ai direttori o reggenti di ufficio locale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nonche' agli ufficiali della carriera esecutiva degli uffici locali della amministrazione stessa, quando manchino una o piu' unita' rispetto all'assegno fissato ai sensi degli articoli 16 e 17 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 14.17, che non possono essere sostituite con le unita' di scorta, e' corrisposto con decorrenza 1 luglio 1967 - per remunerare il maggior lavoro eseguito durante l'orario normale - un compenso orario di intensificazione per ogni unita' mancante in ciascuna giornata lavorativa nella seguente misura:

[2]Uffici locali di gruppo E che, ai sensi dell'articolo 20 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, e' dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505, hanno un punteggio superiore a 1250 = ore 2; Uffici locali di gruppo D = ore 3; Uffici locali di gruppo C = ore 4; Uffici locali di gruppo B e A = ore 5. I compensi orari di intensificazione sono erogati, per ciascun ufficio, mensilmente, in favore del personale chiamato a maggiori e piu' impegnative prestazioni giornaliere in conseguenza della mancanza di unita' rispetto all'assegno ed in rapporto alle giornate di effettive maggiori prestazioni, indipendentemente dalla qualifica rivestita. I compensi medesimi sono ragguagliati all'importo dell'aliquota oraria per servizio straordinario vigente per gli impiegati che rivestono la qualifica di ufficiale di 2ª classe. Al personale previsto dal presente articolo, per la sostituzione delle unita' mancanti all'assegno, non si applica il disposto del precedente articolo 12. 8

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 6 ottobre 1977, n. 1150

8

Il D.P.R. 6 ottobre 1977, n. 1150 ha disposto (con l'art. 8) che "I compensi di intensificazione previsti dall'art. 15 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, sono ragguagliati all'importo orario di L. 1.350 nei giorni feriali e di L. 1.460 nei giorni festivi".

Testo vigente dal 30 aprile 1978

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urn:nir:stato:legge:1970-02-11;29~art15 · fonte su Normattiva