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L'art. 2 del regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, convertito con legge 8 luglio 1929, n. 1342, e' sostituito dal seguente: "L'esercizio commerciale del porto di Venezia e' affidato al Provveditorato al porto. Il Provveditorato e' persona giuridica di diritto pubblico, soggetto alla vigilanza e alla tutela del Ministero della marina mercantile e ad esso sono devolute le seguenti attribuzioni:

  • a)gestione delle operazioni di sbarco, imbarco, trasbordo, deposito e trasporto delle merci e disciplina delle prestazioni della mano d'opera che vi e' adibita, con tutti i compiti assegnati agli uffici del lavoro portuale, ai comandanti di porto e ai direttori marittimi, con l'osservanza delle norme contenute nel Codice della navigazione e del relativo regolamento;
  • b)gestione dei depositi franchi, dei punti franchi, dei magazzini generali, dei depositi fiduciari e di altri analoghi stabilimenti che esistono o sorgessero in seguito, in zone demaniali marittime, sotto l'osservanza delle leggi doganali;
  • c)concorso alla gestione dei mezzi di trasporto ferroviario secondo gli accordi conclusi con l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;
  • d)gestione dei suoli, degli spazi acquei e degli edifici di pertinenza del demanio marittimo, di concerto con la Capitaneria di porto e sotto l'osservanza delle disposizioni contenute nel Codice della navigazione e nel regolamento per la sua esecuzione in materia di concessioni;
  • e)manutenzione delle opere e degli impianti di arredamento portuale e costruzione di nuove opere e impianti di arredamento;
  • f)studi e provvedimenti per favorire lo sviluppo dei traffici del porto;
  • g)coordinamento dei vari servizi attinenti al funzionamento del Provveditorato al porto. Possono essere affidati al Provveditorato anche la costruzione e la gestione di aeroporti che sorgessero nel territorio della provincia di Venezia".

Testo in vigore dal 9 settembre 1957 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1957-08-12;797~art1 · fonte del testo