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Nella qualifica di avvocato dello Stato sono istituite quattro classi di stipendio. La prima classe e' attribuita con la nomina ad avvocato dello Stato. La seconda classe e' attribuita, secondo il turno di anzianita' e previo giudizio favorevole, agli avvocati dello Stato che abbiano una anzianita' di tre anni nella prima classe. La terza classe e' attribuita, secondo il turno di anzianita' e previo giudizio favorevole, agli avvocati dello Stato che abbiano una anzianita' di sette anni nella seconda classe. La quarta classe e' attribuita, secondo il turno di anzianita' e previo giudizio favorevole, agli avvocati dello Stato che abbiano una anzianita' di otto anni nella terza classe. Il passaggio alla classe di stipendio superiore e' disposto con decreto dell'avvocato generale dello Stato ed ha effetti giuridici ed economici dal giorno del compimento dell'anzianita' di cui ai commi precedenti. E' soppresso per gli avvocati dello Stato il rapporto informativo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.
Testo in vigore dal 9 aprile 1979 al 8 gennaio 1991
