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Sono anticipate ai soli effetti giuridici, di quattro anni e sei mesi, e comunque non oltre il 31 dicembre 1959, le nomine a magistrato di Cassazione conferite ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1963, n. 1. Resta comunque ferma, ad ogni effetto, la collocazione nel ruolo di anzianita' alla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1973 al 28 luglio 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-12-20;831~art14 · fonte su Normattiva