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Il parere del consiglio giudiziario e' comunicato integralmente al Consiglio superiore della magistratura, al Ministero di grazia e giustizia od all'interessato. Il parere del consiglio di amministrazione e' comunicato integralmente al Consiglio superiore della magistratura ed all'interessato. Il Ministro puo' formulare osservazioni ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195. Il magistrato interessato puo', entro trenta giorni dalla comunicazione, presentare deduzioni al Consiglio superiore.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1973 al 28 luglio 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-12-20;831~art3 · fonte su Normattiva