Revisione dei film e dei lavori teatrali

Art. 6 — Parere della Commissione di primo grado

La Commissione di primo grado da' parere contrario, specificandone i motivi, alla proiezione in pubblico, esclusivamente ove ravvisi nel film, sia nel complesso, sia in singole scene o sequenze, offesa al buon costume. Il riferimento al buon costume contenuto nel primo comma s'intende fatto ai sensi dell'articolo 21 della Costituzione. Il parere della Commissione e' vincolante per l'Amministrazione. Il conseguente provvedimento del Ministro e' comunicato per iscritto all'interessato. Qualora siano trascorsi 20 giorni dal deposito del film, senza che l'Amministrazione abbia provveduto, il presentatore, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario al Ministero del turismo e dello spettacolo, puo' chiedere che si provveda. Ove dieci giorni da tale notifica siano trascorsi senza che alcun provvedimento sia stato emesso, il nulla osta si intende concesso. 5

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 7 dicembre 2017, n. 203

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Il D.Lgs. 7 dicembre 2017, n. 203 ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera b)) che "A decorrere dalla data di adozione del regolamento di funzionamento della Commissione sono abrogati: [...] b) la legge 21 aprile 1962, n. 161".

Testo vigente dal 12 gennaio 2018

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-04-21;161~art6 · fonte su Normattiva