Il trattamento economico previsto dalle precedenti disposizioni si applica - ai sensi dell'articolo 47 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata dalla legge 7 giugno 1975, n. 199 - anche ai farmacisti e veterinari incaricati.

Testo vigente dal 17 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;246~art4 · fonte su Normattiva