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L'articolo 9 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, e' sostituito dal seguente: "Nel caso di licitazione privata, sono ammesse offerte anche in aumento sin dal primo esperimento di gara. Per gli appalti, di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 584, non e' consentita la scheda segreta prevista dall'articolo 1 della legge 3 luglio 1970, n. 504, e l'ammissibilita' di offerte in aumento deve essere dichiarata nel bando di gara".

Testo in vigore dal 19 ottobre 1984 al 13 maggio 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1984-10-08;687~art1 · fonte su Normattiva