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L'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, e' sostituito dal seguente: "Quando si procede all'appalto delle opere di cui al precedente articolo 1 mediante licitazione privata, l'ente appaltante da' preventivo avviso della gara. L'avviso e' pubblicato nell'albo dell'amministrazione appaltante, nell'albo pretorio del comune ove l'ente ha sede e, per estratto, su uno dei principali quotidiani e su almeno uno dei quotidiani aventi particolare diffusione nella regione ove ha sede la stazione appaltante. La pubblicazione, quando l'importo dei lavori posti in gara non raggiunge i 500 milioni di lire, viene effettuata in appositi albi dell'ente appaltante e nell'albo pretorio del comune ove l'ente ha sede. Qualora sussistano motivi di necessita' e di urgenza, la pubblicazione relativa a gare il cui importo non sia superiore ad un milione di ECU, come valutato ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, primo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 584, e non inferiore a 500 milioni, puo' essere effettuata in appositi albi dell'ente appaltante, nell'albo pretorio del comune ove l'ente ha sede, ed in un quotidiano a diffusione regionale. Non si fa luogo a pubblicazione quando questa possa apparire in contrasto con le finalita' per le quali i lavori si debbono eseguire. L'avviso di gara, di cui al primo comma, deve contenere:
- a)l'indicazione dell'ente che intende appaltare i lavori e dell'ufficio al quale debbono essere indirizzate le domande di cui alla successiva lettera d);
- b)l'indicazione sommaria delle opere da eseguirsi, nonche' dell'importo a base di appalto - anche approssimato - quando la conoscenza del medesimo sia necessaria per la presentazione dell'offerta;
- c)l'indicazione della procedura adottata per l'aggiudicazione dei lavori;
- d)l'indicazione di un termine non inferiore a dieci giorni dalla pubblicazione della notizia, entro il quale gli interessati possono chiedere di essere invitati alla gara. La richiesta di invito non vincola l'amministrazione. Gli inviti debbono essere diramati entro centoventi giorni dalla pubblicazione dell'avviso. Scaduto tale termine, l'ente e' tenuto a rinnovare la procedura di pubblicazione".
Testo in vigore dal 19 ottobre 1984 al 13 maggio 2000
