La misura dell'aggio da corrispondersi alle cancellerie e segreterie giudiziarie per assolvere le incombenze previste dalle leggi 11 dicembre 1939, n. 1969, e 7 febbraio 1956, n. 65, e' fissata nel 5 per cento; il consiglio di amministrazione della Cassa puo' stabilire delle percentuali di aggio aggiuntive, non superiori al 5 per cento, a favore delle persone incaricate di svolgere tali mansioni.

Testo vigente dal 30 luglio 1975

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-07-22;319~art13 · fonte su Normattiva