1. Al personale appartenente alle qualifiche funzionali dei ruoli delle cancellerie e segreterie giudiziarie e di quelli previsti dalle leggi 1 agosto 1962, n. 1206, e 11 novembre 1982, n. 862, il beneficio di cui all'articolo 1 e' attribuito con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, nelle misure fissate d'intesa con le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel settore e con le confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale, con assorbimento del compenso di cui all'articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ed all'articolo unico della legge 11 novembre 1982, n. 862, e successive modificazioni. 2. Il beneficio di cui al comma 1 non puo' superare, per gli appartenenti alla nona qualifica, la misura dell'85 per cento di quanto corrisposto per lo stesso titolo ai dirigenti superiori. 3. La spesa complessiva derivante dal presente articolo non dovra' comunque superare l'importo di lire 137.164 milioni.

Testo vigente dal 23 giugno 1988

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 367/1999

    Questione inammissibile
    28 luglio 1999

    Manifesta inammissibilità della questione in quanto - premesso che, alla stregua della consolidata giurisprudenza sia ordinaria che amministrativa, il personale in servizio presso gli uffici di conciliazione intrattiene con gli uffici comunali una pluralità di rapporti di lavoro non tutti riconducibili a quello subordinato e, nell'ambito di questo, non sempre esclusivamente riservato agli uffici di conciliazione - la mancata motivazione in ordine alle categorie di lavoratori ricorrenti e al tipo di rapporto intrattenuto con il comune, nonché specificamente alla parte della prestazione svolta negli uffici di conciliazione, rende non verificabile la rilevanza della questione nei giudizi 'a quibus'.

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 2 Provvedimenti a favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie · Art. 1 Attribuzione dell'indennita' giudiziaria al personale amministrativo delle magistrature speciali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:1988-06-22;221~art2 · fonte su Normattiva