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La giunta esecutiva della Cassa, sulla scorta dei criteri adottati dal comitato dei delegati, provvede immediatamente, sentiti gli ordini competenti, alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuita' dell'esercizio della professione nell'ultimo decennio, e, successivamente, a revisioni quinquennali, sospendendo dall'iscrizione, per il periodo corrispondente di anni, coloro che non provino di aver svolto la libera professione con carattere di continuita'. Gli iscritti sospesi sono tenuti a versare i contributi personali annui, salvo che non chiedano la cancellazione dalla Cassa.

Testo in vigore dal 30 luglio 1975 al 12 ottobre 1980

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urn:nir:stato:legge:1975-07-22;319~art3 · fonte su Normattiva