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((Alla legge 20 febbraio 1958, n. 58, sono aggiunti i seguenti articoli: Art. 7. - Negli uffici giudiziari la cui pianta organica, non comprende personale di dattilografia, i cancellieri dirigenti sono autorizzati a prelevare, alla fine di ciascun bimestre, dalle somme introitate per diritti di copia e relativi diritti di urgenza e, in caso di incapienza, dagli altri diritti di cancelleria, lire 30 a facciata per la prima copia e lire 10 a facciata per le altre copie della stessa battuta, quale compenso per la formazione degli originali delle sentenze e per il lavoro di copiatura di atti civili e penali anche se si tratti di copia da spedire gratuitamente. Art. 8. - Negli uffici nei quali manchino per qualsiasi motivo tutti i dattilografi assegnati ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, i cancellieri dirigenti effettuano il prelievo, nella misura e per l'oggetto previsti nell'articolo 7, sulle somme da versare nel conto entrate eventuali del tesoro. Art. 9. - I prelievi di somme, di cui ai precedenti articoli, sono annotati nel registro conforme al modello allegato alla presente legge. Tale registro, prima di essere posto in uso, deve essere vidimato e numerato in ogni mezzo foglio dal capo dell'ufficio, il quale scrive in lettere nell'ultima pagina il numero dei mezzi fogli di cui e' composto. Il capo dell'ufficio esercita la vigilanza sulla regolarita' dei prelievi e della tenuta del registro mediante ispezione mensile da attestarsi con apposito visto)).

Testo in vigore dal 30 dicembre 1962 al 25 novembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1960-07-28;777~art6 · fonte su Normattiva