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L'art. 11 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, i sostituito dal seguente: "Agli effetti della ripartizione dei proventi sono considerati presenti i funzionari in congedo ordinario. Ai funzionari che, nel corso del bimestre siano collocati a riposo, in congedo straordinario o in aspettativa, siano deceduti, assumano servizio di prima, nomina o riassumano servizio e' dovuta, per il periodo di servizio prestato, una quota di proventi computata, in sessantesimi, sulla somma complessivamente attribuita a ciascun funzionario dell'ufficio di appartenenza. Qualora non vi sia stata attribuzione di proventi nell'ufficio di appartenenza, tale quota e' calcolata sulla somma media attribuita ai funzionari del distretto. Per i funzionari degli uffici giudiziari tali quote sono liquidale, al netto delle ritenute di legge, dalle rispettive Procure generali, le quali prelevano le somme occorrenti dal fondo costituito mediante versamento, da parte degli uffici giudiziari del distretto, di una quota percentuale pari allo 0,50% dell'avanzo dei proventi. Il prelievo deve effettuarsi prima della divisione in terzi prevista dall'art. 10 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486. Le somme eventualmente residuate alla fine dell'esercizio finanziario sono distribuite nel bimestre successivo tra tutti i funzionari del distretto, in aggiunta alla terza parte dell'avanzo dei proventi prevista dall'articolo 4 della legge 17 febbraio 1958, n. 59".
Testo in vigore dal 9 agosto 1960 al 25 novembre 1973
