Il datore di lavoro e' obbligato a corrispondere al lavoratore infortunato l'intera retribuzione per la giornata nella quale e' avvenuto l'infortunio e il 60 per conto della retribuzione stessa, salvo migliori condizioni previste dai contratti collettivi o individuali di lavoro, per i giorni successivi fino a quando sussiste la carenza dell'assicurazione.

Testo vigente dal 31 gennaio 1963

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 74/1966

    Questione infondata
    21 giugno 1966

    Il precetto contenuto nell'art. 36 della Costituzione, secondo il quale il lavoratore ha diritto ad una retribuzione sufficiente proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro, deve essere inteso tenendo conto della sufficienza della retribuzione stessa ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa, e non può pertanto essere accertato con riferimento alla prestazione avvenuta in ogni singola giornata del rapporto di lavoro. Quando tale rapporto non venga risolto e le leggi speciali non prevedano la immediata corresponsione delle prestazioni assicurative al lavoratore infortunato, si deve ritenere conforme ai principi costituzionali ed all'ordinamento generale della legislazione l'imposizione dell'obbligo di corrispondere al primo una retribuzione per il breve periodo di carenza di tali prestazioni.

    Art. 36 cost. · Art. 38 cost. · Art. 4 Modifiche e integrazione al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765: "Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali", e successive modificazioni ed integrazioni

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  • Sentenza n. 44/1965

    Questione infondata
    9 giugno 1965

    Non può essere considerato rilevante ai fini di incostituzionalità sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza, il fatto che nel settore dell'agricoltura, ai sensi dell'art. 4 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, l'imprenditore sia tenuto a corrispondere all'infortunato il 60 per cento della retribuzione per tre giornate in più di quelle imposte agli imprenditori del settore industriale. Infatti, in quest'ultimo settore, la prevalenza dell'uso di mezzi meccanici ed automatici aggrava sensibilmente i rischi e rende quindi necessaria l'imposizione di premi molto più alti a carico delle imprese, in ogni caso non è concepibile un controllo di legittimità della Corte costituzionale sul merito dei calcoli attuariali che sono a base della determinazione dei premi e delle liquidazioni dei danni nei diversi settori delle assicurazioni, non escluse quelle sociali.

    Art. 3 cost. · Art. 23 cost. · Art. 38 cost. · Art. 4 Modifiche e integrazione al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765: "Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali", e successive modificazioni ed integrazioni

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1963-01-19;15~art4 · fonte su Normattiva