A decorrere dal 25 giugno 1982, il numero dei funzionari non ancora valutati da ammettere alla valutazione di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, e' modificato, rispettivamente, come segue:
- a)un terzo dei vice questori aggiunti iscritti nel ruolo ad esaurimento;
- b)un terzo dei primi dirigenti iscritti nel ruolo ad esaurimento.
Testo vigente dal 17 ottobre 1986
