A decorrere dal 25 giugno 1982, il numero dei funzionari non ancora valutati da ammettere alla valutazione di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, e' modificato, rispettivamente, come segue:

  • a)un terzo dei vice questori aggiunti iscritti nel ruolo ad esaurimento;
  • b)un terzo dei primi dirigenti iscritti nel ruolo ad esaurimento.

Testo vigente dal 17 ottobre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-10-10;668~art1 · fonte su Normattiva