Dopo l'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e' aggiunto il seguente: "ART. 53-bis. - (Collocamento a riposo). - Il personale inquadrato, ai sensi dell'articolo 46 del presente decreto, nei ruoli dei direttori tecnici e' collocato a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'".

Testo vigente dal 17 ottobre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-10-10;668~art2 · fonte su Normattiva