Nell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, dopo l'ultimo, e' aggiunto il seguente comma: "Il personale inquadrato nei ruoli istituiti con l'articolo 1 del presente decreto e' collocato a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'.

Testo vigente dal 17 ottobre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-10-10;668~art4 · fonte su Normattiva