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Ove sia disposto di mantenere per turni la presenza in ufficio o nella sede del comando senza obbligo di impiego assiduo e continuativo, al personale delle forze di polizia con ordinamento militare impegnato in tali turni compete un compenso orario in misura non inferiore al dieci per cento di quello stabilito per ogni ora di lavoro straordinario.

Testo in vigore dal 17 ottobre 1986 al 18 agosto 1999

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urn:nir:stato:legge:1986-10-10;668~art17 · fonte su Normattiva