Le disposizioni dell'articolo 32, commi primo e secondo, della legge 22 maggio 1975, n. 152, si applicano al personale delle forze di polizia che sia sottoposto a procedimenti per fatti connessi alla conduzione di mezzi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza nell'espletamento del servizio.
Testo vigente dal 17 ottobre 1986
