Nell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Il periodo di ricovero in luoghi di cura a seguito di ferite o lesioni riportate per causa di servizio non e' computato ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa".
Testo vigente dal 17 ottobre 1986
