Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio o relativi all'uso delle armi o di altro messo di coazione fisica continua ad applicarsi l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152. Al personale delle forze di polizia che sia sottoposto a procedimenti per fatti connessi alla conduzione dei mezzi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza nell'espletamento del servizio continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 32, commi primo e secondo, della legge 22 maggio 1975, n. 152.

Testo vigente dal 11 agosto 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-08-07;232~art9 · fonte su Normattiva