Art. 9 — Procedimenti a carico del personale di polizia)
Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio o relativi all'uso delle armi o di altro messo di coazione fisica continua ad applicarsi l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152. Al personale delle forze di polizia che sia sottoposto a procedimenti per fatti connessi alla conduzione dei mezzi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza nell'espletamento del servizio continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 32, commi primo e secondo, della legge 22 maggio 1975, n. 152.
Testo vigente dal 11 agosto 1990
