Nell'articolo 5 della legge 1 aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo 5 della legge 12 agosto 1982, n. 569, il terzultimo comma e' sostituito dal seguente: "La determinazione del numero e delle competenze degli uffici, dei servizi e delle divisioni in cui si articola il Dipartimento della pubblica sicurezza, nonche' la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione sono effettuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro".

Testo vigente dal 17 ottobre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-10-10;668~art45 · fonte su Normattiva