Il Ministro dell'interno rilascia i titoli per l'esercizio delle attivita' di volo del personale della Polizia di Stato. I requisiti per l'ammissione ai corsi, per lo svolgimento degli stessi, per gli esami, nonche' per il rilascio, il rinnovo, la revoca e le sospensioni dei titoli, sono stabiliti con decreto ministeriale. I titoli di cui al precedente comma 1 sono:

  • a)brevetto di pilota di elicottero;
  • b)brevetto di pilota aereo;
  • c)brevetto di specialista di elicottero;
  • d)brevetto di specialista aereo;
  • e)brevetto di osservatore. Oltre ai brevetti base di cui al precedente comma 3, con decreto del Capo della polizia, sono stabiliti i requisiti e le modalita' di svolgimento dei corsi per le abilitazioni sui vari tipi di aeromobili e per le qualificazioni professionali. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 43, comma diciottesimo, della legge 1 aprile 1981, n. 121, le indennita' speciali da corrispondere al personale della Polizia di Stato che svolge attivita' di volo coincidono con quelle di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e relativi supplementi previsti per il personale militare, secondo l'allegata tabella II. Si applicano inoltre le norme sulla cumulabilita' di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 505.

Testo vigente dal 17 ottobre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-10-10;668~art55 · fonte su Normattiva