Le economie sui fondi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, ripartiti dal comitato esecutivo del Comitato per l'edilizia residenziale (CER) con delibera 16 gennaio 1987, in favore dei comuni individuati nella tabella allegata alla delibera suddetta, a qualunque titolo giacenti, all'entrata in vigore della presente legge, presso le tesorerie provinciali o comunali, possono essere utilizzate dagli stessi comuni, previa autorizzazione del comitato esecutivo del CER, per le finalita' previste dall'articolo 3, primo comma, lettera q), della legge 5 agosto 1978, n. 457, ovvero per eventuali maggiori oneri derivanti dai programmi gia' finanziati ai sensi dello stesso articolo 3, primo comma, lettera q).

Testo vigente dal 4 febbraio 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-01-28;85~art5 · fonte su Normattiva