Il comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e' sostituito dal seguente: " 1. I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e succes- sive modificazioni, possono essere destinati a parziale copertura del costo convenzionale degli interventi di recupero edilizio o di nuova edificazione realizzati dai comuni, dagli IACP, da cooperative edilizie di abitazione, da imprese di costruzione e da consorzi fra i soggetti suddetti".

Testo vigente dal 4 febbraio 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-01-28;85~art4 · fonte su Normattiva