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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 marzo 2021

Confronto con la versione in vigore dal 12 maggio 1976 al 14 marzo 2021. 317 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: I primi quattro commi dell'articolo 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, sono sostituiti dai seguenti: "La produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri e' subordinata al possesso di apposita licenza rilasciata dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia dove ha sede lo stabilimento, su parere di una commissione istituita presso l'assessorato regionale dell'agricoltura, o presso l'ufficio che ne abbia assunto le funzioni, competente per territorio. La commissione e' nominata con decreto dell'assessore regionale competente in materia di agricoltura ed e' formata:

tolto: a) da un funzionario del servizio regionale dell'agricoltura, che la presiede;

tolto: b) da un direttore dell'osservatorio per le malattie delle piante, competente per territorio o da un funzionario tecnico dallo stesso designato;

tolto: c) da due componenti scelti fra direttori di istituti sperimentali o direttori di sezione degli stessi o fra docenti universitari, rispettivamente, di coltivazioni erbacee ed arboree; i direttori di istituti sperimentali o di sezione degli stessi potranno designare altri funzionari tecnici in loro sostituzione;

tolto: d) da due rappresentanti dei produttori di sementi. La commissione viene integrata, di volta in volta, con la partecipazione di un funzionario dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, o dell'ufficio che ne abbia assunto le funzioni, di due rappresentanti degli imprenditori agricoli non coltivatori, di due rappresentanti degli imprenditori agricoli coltivatori diretti, di un rappresentante delle cooperative agricole di conduzione di terreni, ove esistano, nominati dalle rispettive associazioni di categoria per l'esame delle domande di licenza presentate dalle ditte delle rispettive province. I componenti della commissione durano in carica tre anni e possono essere confermati". Il sesto comma dello stesso articolo e' sostituito dal seguente: "Il rilascio della licenza e' subordinato al parere favorevole della commissione medesima, all'accertamento della esecuzione dei lavori progettati, nonche' al pagamento della tassa di concessione governativa di lire 10.000 prevista dal n. 86, lettera b), della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1976-04-20;195~art20 · fonte del testo