Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 20.
Abrogato dal 14 marzo 2021
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 20.
Abrogato dal 14 marzo 2021
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1976
Confronto con la versione in vigore dal 12 maggio 1976 al 14 marzo 2021. 144 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: In deroga a quanto previsto dall'articolo II della legge 25 novembre 1971, n. 1096, bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi da fiore e da orto, esclusi i tuberiseme di patate, destinati alla produzione di fiori e di ortaggi, allo stato di riposo vegetativo, possono essere venduti al diretto consumatore alla rinfusa purche' sulle confezioni aperte siano apposte etichette o cartellini, in caratteri ben visibili, con le seguenti indicazioni: genere; specie; varieta' (cultivar) o colore (se i prodotti sono commercializzati secondo la varieta' od il colore) o, se necessaria, la menzione "miscuglio"; categoria di calibrazione, definita con l'indicazione del limite minimo e massimo per i prodotti per i quali detti limiti sono prescritti dal regolamento d'esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096. S'intendono in "stato di riposo vegetativo" anche gli organi riproduttivi che hanno gia' iniziato l'emissione delle radichette o degli apici vegetativi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1976-04-20;195~art19 · fonte del testo