Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 maggio 1976 al 14 marzo 2021. Leggi il testo vigente →
L'articolo 3 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e' sostituito dal seguente: "Avverso il diniego di rilascio della licenza e' ammesso, entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento il ricorso all'assessorato regionale della agricoltura o all'ufficio che ne abbia assunto le funzioni".
Testo in vigore dal 12 maggio 1976 al 14 marzo 2021
