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Il primo comma dell'articolo 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e' sostituito dal seguente: "Il Ministro per l'agricoltura e le foreste puo' istituire, per ciascuna specie di coltura, registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse". Al terzo comma dello stesso articolo 19 dopo le parole: "che la presiede," sono aggiunte le parole: "da tre tecnici designati dalle regioni,". Il quarto comma dello stesso articolo 19 e' sostituito dal seguente: "La commissione, ai fini dell'iscrizione, deve accertare che ogni varieta' si distingua per uno o piu' caratteri importanti dalle altre varieta' iscritte e che essa sia sufficientemente omogenea e stabile nei suoi caratteri essenziali e che abbia un valore agronomico e di utilizzazione soddisfacente. Per gli adempimenti da compiere ai fini anzidetti sono dovuti i compensi di cui al successivo articolo 41". L'ultimo comma del medesimo articolo 19 e' sostituito dal seguente: "Per le varieta' iscritte d'ufficio ai sensi del precedente quinto comma le tasse di cui sopra non sono dovute".
Testo in vigore dal 12 maggio 1976 al 14 marzo 2021
