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Il primo comma dell'articolo 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e' sostituito dal seguente: "Il Ministro per l'agricoltura e le foreste puo' istituire, per ciascuna specie di coltura, registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse". Al terzo comma dello stesso articolo 19 dopo le parole: "che la presiede," sono aggiunte le parole: "da tre tecnici designati dalle regioni,". Il quarto comma dello stesso articolo 19 e' sostituito dal seguente: "La commissione, ai fini dell'iscrizione, deve accertare che ogni varieta' si distingua per uno o piu' caratteri importanti dalle altre varieta' iscritte e che essa sia sufficientemente omogenea e stabile nei suoi caratteri essenziali e che abbia un valore agronomico e di utilizzazione soddisfacente. Per gli adempimenti da compiere ai fini anzidetti sono dovuti i compensi di cui al successivo articolo 41". L'ultimo comma del medesimo articolo 19 e' sostituito dal seguente: "Per le varieta' iscritte d'ufficio ai sensi del precedente quinto comma le tasse di cui sopra non sono dovute".

Testo in vigore dal 12 maggio 1976 al 14 marzo 2021

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-04-20;195~art28 · fonte del testo