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[1]Art. 3 - bis
[2]((1. In deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, il Ministro delle politiche agricole e forestali stabilisce, con proprio decreto, le modalita' per consentire che i produttori aventi sede in Italia vengano autorizzati a commercializzare piccoli quantitativi di sementi a scopi scientifici o per lavori di miglioramento genetico. 2. In deroga alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, il Ministro delle politiche agricole e forestali stabilisce, con proprio decreto, in conformita' alle disposizioni comunitarie, le condizioni per cui i costitutori e i loro rappresentanti aventi sede in Italia possano essere autorizzati a commercializzare per un periodo limitato sementi di varieta' per le quali sia stata presentata una richiesta di iscrizione in un catalogo nazionale di uno Stato membro e per le quali siano state presentate informazioni tecniche specifiche. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai prodotti sementieri geneticamente modificati.))
Testo in vigore dal 23 giugno 2001 al 14 marzo 2021
