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L'ultimo comma dell'articolo 36 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e' sostituito dal seguente: "L'autorizzazione, concessa in base alla legge 18 giugno 1931, n. 987, viene sostituita, limitatamente allo stabilimento di produzione, dalla licenza di cui al precedente articolo 2, e perde la sua validita' dopo tre mesi dalla notifica di rifiuto di accoglimento della domanda prevista dal comma precedente".
Testo in vigore dal 12 maggio 1976 al 14 marzo 2021
