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Gli imballaggi delle sementi delle categorie di "base" e "certificata", ad eccezione delle piccole confezioni, debbono essere chiusi ufficialmente in modo che l'apertura dell'imballaggio comporti il deterioramento del sistema di chiusura e l'impossibilita' di ricostituirlo. Nel caso in cui si debba procedere ad aperture e chiusure successive di imballaggi chiusi ufficialmente, sul cartellino ufficiale deve essere menzionata, oltre la prima, anche l'ultima operazione di chiusura, la data delle medesime e gli organismi che le hanno effettuate.
Testo in vigore dal 12 maggio 1976 al 10 agosto 1982
