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Il limite di impegno relativo alla spesa in annualita' per la concessione dei contributi trentacinquennali di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1962, n. 168, e' determinato nella misura di lire cinquecento milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1978 compreso, che saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli stessi anni. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fara' fronte mediante riduzione del fondo iscritto nel capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973, riguardante il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 28 luglio 1973 al 20 gennaio 1976
