I mutilati e invalidi civili di cui all'articolo 2 della presente legge, che frequentino regolarmente i corsi di addestramento professionale istituiti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, hanno diritto per ogni giorno di effettiva presenza ad un assegno di lire 600, aumentato di 120 lire per ogni figlio, per il coniuge e per i genitori, purche' siano a carico dei suddetti lavoratori. L'assegno giornaliero spetta anche a coloro i quali percepiscono l'indennita' di disoccupazione o il trattamento speciale di cui all'articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.

Testo vigente dal 2 aprile 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-03-30;118~art24 · fonte su Normattiva