Il trattamento economico del personale insegnante che presta a tempo indeterminato la propria attivita' nei corsi di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, non puo' essere inferiore, avuto riguardo alla materia dell'insegnamento e al tipo di corso, a quello previsto dai contratti collettivi per gli insegnanti di scuole gestite da istituti non statali di educazione e di istruzione. ((La spesa per il trattamento economico del personale di cui al precedente comma e' a carico del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, nella misura che sara' stabilita anno per anno, con proprio decreto, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e limitatamente agli istruttori impegnati presso attivita' formative finanziate dal Ministero del lavoro nel corso dell'anno formativo per un minimo di sette mesi e con un orario di insegnamento non inferiore a 12 ore settimanali, ove si tratti di istruttori tecnici, e a 24 ore settimanali ove si tratti di istruttori pratici o aiuto istruttori pratici)).

Testo vigente dal 15 marzo 1970

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