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Il personale della Milizia della strada e' esente da qualsiasi chiamata o richiamo ordinario sotto le armi delle altre forze armate, esclusa la Regia aeronautica e la Regia marina, eccezione fatta nei riguardi di questa ultima per quei soli militari che abbiano prestato servizio di leva a volontario nelle categorie marinai e fuochisti del Corpo Reale equipaggi marittimi.

Testo in vigore dal 16 maggio 1930 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1930-03-24;537~art2 · fonte del testo