Modifiche e norme interpretative delle leggi 14 dicembre 1954, n. 1152 e 3 aprile 1958, n. 471
Art. 6
Il beneficio previsto dall'articolo 6 della legge 14 dicembre 1951, n. 1152, e' esteso ai combattenti o assimilati della guerra 1915-18 e 1935-36 che non abbiano ottenuto benefici di carriera per la loro qualita' di ex combattente.
Testo vigente dal 19 febbraio 1962
