Ai ferrovieri ex combattenti della guerra 1940-45 e assimilati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovano nella stessa qualifica o in altra corrispondente a quella che rivestivano al 31 dicembre 1954, viene attribuita ai soli effetti giuridici la retrodatazione di due anni nella data di decorrenza della qualifica medesima. Per coloro i quali, trovandosi nelle condizioni di cui al comma precedente, non chiederanno il beneficio previsto nel comma stesso si applicano le disposizioni dello articolo 5 della legge 3 aprile 1958, n. 471.

Testo vigente dal 19 febbraio 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-02-02;37~art4 · fonte del testo