Modifiche e norme interpretative delle leggi 14 dicembre 1954, n. 1152 e 3 aprile 1958, n. 471
Art. 8
Le domande per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge debbono essere presentate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima.
Testo vigente dal 19 febbraio 1962
